Art. 14

In vigore dal 4 dic 1924
L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette. Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa. Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od un'attività da realizzare. Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento e il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione. Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc. Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775#art-14

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