Art. 12
In vigore dal 5 lug 1925
Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.
Il vice direttore coadiuva il direttore cosi nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.
Il censore-catechista insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni e come catechista attende al servizio ordinario religioso del convitto.
Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola. Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio. Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto, secondo le disposizioni del direttore.
Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione, la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.
Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.
Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.
Il capo tecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore, ed, eventualmente, dal vice direttore; funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.
I sotto capi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775#art-12