Regolamento›Titolo XI
Art. 597
In vigore dal 3 giu 1924
I depositi provvisori in effetti pubblici ed in valori diversi, da restituirsi nelle identiche specie versate, ricevuti dalle sezioni di tesoreria, sono custoditi in apposita cassaforte con serratura a differenti congegni, le chiavi della quale sono tenute dal capo della sezione di tesoreria e dal delegato del tesoro.
I depositi della specie eseguiti presso la tesoreria centrale sono custoditi nella cassa di riserva.
Ad ogni introduzione od estrazione intervengono i detentori delle chiavi, i quali convalidano le operazioni avvenute mediante l'apposizione della propria firma sopra un registro, di cui un esemplare è conservato entro la cassaforte suddetta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-597