RegolamentoTitolo XI

Art. 592

In vigore dal 3 giu 1924
I tesorieri ricevono depositi per conto della Cassa depositi e prestiti e depositi provvisori amministrati dalla direzione generale del tesoro. I depositi della Cassa depositi e prestiti sono regolati dalle speciali norme stabilite per essi dalla legge e dai regolamenti di detta amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-592

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Art. 592 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo