Regolamento›Capo II
Art. 587
In vigore dal 26 ago 1995
I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L.
20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato.
Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle delegazioni del tesoro, le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all' ed averli in essi registrati, vi appongono il visto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-587