RegolamentoCapo II

Art. 585

In vigore dal 1 apr 1998
Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono le contabilità speciali. Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò sia autorizzato da speciali disposizioni legislative. Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri senza autorizzazione della direzione generale del tesoro. Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni".
  • Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995".
  • Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61, nel modificare l'art. 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-585

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Art. 585 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo