RegolamentoCapo II

Art. 586

In vigore dal 3 giu 1924
La sezione di tesoreria non può ricevere alcuna somma a credito delle contabilità speciali, senza la fattura di versamento vistata dal capo della delegazione del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-586

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Art. 586 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo