RegolamentoCapo II

Art. 591

In vigore dal 3 giu 1924
Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni, le sezioni di tesoreria presentano alle rispettive delegazioni del tesoro, alla fine di ogni mese o degli altri periodi stabiliti dalle istruzioni, o alla chiusura della contabilità speciale, se questa avvenga prima della fine del mese o dei periodi predetti, il conto dei fondi di ciascuna contabilità corredato dei titoli pagati. La delegazione del tesoro confronta il conto coi propri registri, e, dopo averlo fatto rettificare in relazione ad eventuali rilievi, lo trasmette con la propria dichiarazione di regolarità all'amministrazione o al funzionario interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-591

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Art. 591 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo