Regolamento›Titolo XI
Art. 596
In vigore dal 3 giu 1924
All'atto del ricevimento dei valori, rappresentanti depositi provvisori, i tesorieri rilasciano quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, avente il suggello a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere e di controllore capo.
Le quietanze debbono indicare:
1° Il cognome, il nome e la paternità del depositante o di colui per conto del quale è fatto il deposito; ovvero la qualità del depositante, quando il deposito sia fatto per conto della pubblica amministrazione;
2° La causa del deposito;
3° La quantità e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di essa ed il capitale nominale.
Alle quietanze di deposito e al relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli a 251.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-596