RegolamentoTitolo XI

Art. 598

In vigore dal 26 ago 1995
La restituzione dei depositi provvisori non può aver luogo che a seguito di regolare nulla osta rilasciato dalla autorità che ne ordinò o richiese il ricevimento. Tale restituzione è disposta dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalle delegazioni del tesoro per le sezioni di tesoreria. Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal capo della delegazione del tesoro, nel quale caso la restituzione può essere ordinata in base al solo nulla osta. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-598

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Art. 598 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo