Regolamento›Titolo XI
Art. 598
In vigore dal 26 ago 1995
La restituzione dei depositi provvisori non può aver luogo che a seguito di regolare nulla osta rilasciato dalla autorità che ne ordinò o richiese il ricevimento.
Tale restituzione è disposta dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalle delegazioni del tesoro per le sezioni di tesoreria.
Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal capo della delegazione del tesoro, nel quale caso la restituzione può essere ordinata in base al solo nulla osta.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-598