RegolamentoTitolo XI

Art. 600

In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso di smarrimento o di perdita delle quietanze di deposito nelle tesorerie, vengono osservate le disposizioni contenute nella sezione III del capo II del titolo VI del presente regolamento.
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Art. 600 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo