Regolamento›Titolo XI
Art. 600
In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso di smarrimento o di perdita delle quietanze di deposito nelle tesorerie, vengono osservate le disposizioni contenute nella sezione III del capo II del titolo VI del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-600