RegolamentoTitolo XI

Art. 601

In vigore dal 3 giu 1924
Il controllore capo della tesoreria centrale, le delegazioni del tesoro e le sezioni di tesoreria tengono rispettivamente un registro giornale di entrata, di uscita e di conto corrente dei depositi. Il controllore capo della tesoreria centrale e le delegazioni del tesoro compilano e trasmettono, a fine d'esercizio, alla direzione generale del tesoro, l'elenco dei depositi provvisori in tutto o in parte non restituiti al 30 giugno. Il tesoriere centrale col concorso del controllore capo e le sezioni di tesoreria rendono, per ogni esercizio o per ogni gestione di tesoriere o di controllore capo, il conto giudiziale dei depositi provvisori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-601

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Art. 601 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo