RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 167

In vigore dal 3 giu 1924
Il ragioniere generale è personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili. Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono, l'efficace esercizio del riscontro contabile su tutta l'amministrazione dello Stato. Quando rilevi irregolarità di qualsiasi specie fa gli opportuni richiami alle singole ragionerie e provoca, ove necessario, i provvedimenti del ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-167

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Art. 167 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo