RegolamentoCapo II

Art. 169

In vigore dal 3 giu 1924
Le ragionerie centrali, non più tardi del giorno 5 di ogni mese, trasmettono agli effetti del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2765, al ministro per le finanze, per il tramite della ragioneria generale la situazione, alla fine del mese precedente, degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli dello stato di previsione relativo all'esercizio in corso. Trasmettono inoltre periodicamente alla ragioneria generale i conti e i documenti indicati nella legge e nel presente regolamento, e quelli che siano prescritti con apposite istruzioni.
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Art. 169 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo