RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 166

In vigore dal 3 giu 1924
Ogni mese la ragioneria generale presenta al ministro per le finanze la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese accertate in confronto alle previsioni del bilancio, risultanti dagli stati di previsione e dalle eventuali variazioni in questi successivamente introdotte nei modi di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-166

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Art. 166 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo