RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 161

In vigore dal 3 giu 1924
Il ragioniere generale dello Stato propone all'approvazione del ministro delle finanze: a) le scritture che debbono essere tenute nelle ragionerie dei ministeri, delle amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli uffici esecutivi; b) i provvedimenti che in materia di contabilità si rendano necessari anche per soddisfare a speciali esigenze di servizio; c) i regolamenti e le istruzioni in materia di contabilità e le relative varianti e riforme; d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle comunicazioni che le ragionerie centrali e degli uffici provinciali e compartimentali debbono trasmettere alla ragioneria generale per il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria, e per l'adempimento degli altri incarichi ad essa affidati dalle disposizioni in vigore; e) le verifiche, ispezioni e indagini reputate opportune, nell'interesse della finanza, presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-161

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Art. 161 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo