Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 161
In vigore dal 3 giu 1924
Il ragioniere generale dello Stato propone all'approvazione del ministro delle finanze:
a) le scritture che debbono essere tenute nelle ragionerie dei ministeri, delle amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli uffici esecutivi;
b) i provvedimenti che in materia di contabilità si rendano necessari anche per soddisfare a speciali esigenze di servizio;
c) i regolamenti e le istruzioni in materia di contabilità e le relative varianti e riforme;
d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle comunicazioni che le ragionerie centrali e degli uffici provinciali e compartimentali debbono trasmettere alla ragioneria generale per il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria, e per l'adempimento degli altri incarichi ad essa affidati dalle disposizioni in vigore;
e) le verifiche, ispezioni e indagini reputate opportune, nell'interesse della finanza, presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.
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