RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 162

In vigore dal 3 giu 1924
Spetta al ragioniere generale dello Stato: a) di impartire disposizioni alle ragionerie centrali per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza, e di vigilare sulle ragionerie medesime perché le loro scritture sieno tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza; b) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge, del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilità, e di proporre al Ministro per le finanze le risoluzioni di sua competenza, da adottarsi, sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il consiglio di Stato; c) di dar parere sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su servizi contabili, ed anche su quelli amministrativi, quando contengano disposizioni che possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-162

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Art. 162 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo