Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 163
In vigore dal 3 giu 1924
La vigilanza di cui alla lettera a) del precedente può dal ragioniere generale esercitarsi sia personalmente, sia per mezzo dell'ispettore generale, degli ispettori superiori della ragioneria generale, o di altri funzionari da lui delegati a rappresentarlo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-163