Art. 161
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 161

411 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il ragioniere generale dello Stato propone all'approvazione del ministro delle finanze: a) le scritture che debbono essere tenute nelle ragionerie dei ministeri, delle amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli uffici esecutivi; b) i provvedimenti che in materia di contabilità si rendano necessari anche per soddisfare a speciali esigenze di servizio; c) i regolamenti e le istruzioni in materia di contabilità e le relative varianti e riforme; d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle comunicazioni che le ragionerie centrali e degli uffici provinciali e compartimentali debbono trasmettere alla ragioneria generale per il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria, e per l'adempimento degli altri incarichi ad essa affidati dalle disposizioni in vigore; e) le verifiche, ispezioni e indagini reputate opportune, nell'interesse della finanza, presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-161