Regolamento›Capo III
Art. 172
In vigore dal 3 giu 1924
Le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali e compartimentali debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle ragionerie delle amministrazioni centrali da cui dipendono i singoli servizi.
Le forme di tali scritture, nonché quelle per i conti e le situazioni di qualsiasi specie ad esse collegati, sono approvate preventivamente dalla ragioneria generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-172