Regolamento›Capo III
Art. 148
In vigore dal 3 giu 1924
I conti speciali indicati all' della legge devono essere compilati in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle operazioni finanziarie.
A tale scopo le amministrazioni competenti tengono ordinate le rispettive scritture in guisa da fornire alla ragioneria generale le notizie e dimostrazioni necessarie, nella forma prescritta dal ministro delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-148