Regolamento›Capo II
Art. 143
In vigore dal 30 set 1973
Il quadro generale riassuntivo di cui agli della legge, consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicati:
a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate tributarie ed extratributarie, il totale dei titoli, l'importo delle accensioni di prestiti ed il totale complessivo;
b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione delle risultanze dei singoli stati di previsione, il loro totale, l'importo delle operazioni per rimborso di prestiti ed il totale complessivo.
Gli importi dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere oggetto di ulteriori distinzioni.
Il quadro generale riassuntivo deve anche indicare il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti, e quello tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti.
Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti nei quali le spese correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati di previsione sono raggruppate rispettivamente per sezioni e per categorie.
Il quadro generale riassuntivo è illustrato da apposita nota preliminare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-143