RegolamentoCapo III

Art. 145

In vigore dal 3 giu 1924
La prima parte del rendiconto generale dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione. Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese dell'anno accertate, pagate e rimaste da pagare. Le somme accertate sono messe a confronto con quelle previste per rilevarne le eventuali differenze in più o in meno. Sono indicate distintamente, ai corrispondenti capitoli, i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori e cioè: a) le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare al principio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce; b) le somme riscosse e pagate in conto di detti residui durante l'esercizio stesso; c) le variazioni apportate ai medesimi sia per legge, sia per più esatto accertamento e altre cause; d) i residui rimasti da riscuotere e da pagare alla chiusora del medesimo esercizio. Sono infine dimostrati per i singoli capitoli i risultati di cassa e cioè: e) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno complessivamente per competenza e per residui; f) le somme riscosse dagli agenti e rimaste da versare al tesoro alla chiusura dell'esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-145

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 145 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo