Regolamento›Capo III
Art. 147
In vigore dal 30 set 1973
Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti:
1. I risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce;
2. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai singoli stati di previsione, classificate a seconda della natura del relativo atto di autorizzazione, e cioè:
a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dello della legge o in esecuzione di legge di autorizzazione di spesa;
b) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
c) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.
In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate per capitoli;
3. Le variazioni per Ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-147