Regolamento›Capo II
Art. 139
In vigore dal 30 set 1973
Con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono presentati al Parlamento, ed approvati nei casi previsti dalla legge, i bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome. Tali bilanci sono allegati agli stati di previsione dei Ministeri che hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri di direzione o di controllo.
I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è stabilita per legge sono annessi agli stati di previsione dei Ministeri i quali svolgono in via primaria sugli enti stessi poteri di vigilanza e di controllo.
Al bilancio di previsione sono pure allegati i conti dei residui passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, suddivisi per Ministeri e con distinta indicazione dei residui delle spese in conto capitale, mantenuti in bilancio ai sensi del secondo comma dell' della legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-139