RegolamentoCapo II

Art. 139

In vigore dal 30 set 1973
Con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono presentati al Parlamento, ed approvati nei casi previsti dalla legge, i bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome. Tali bilanci sono allegati agli stati di previsione dei Ministeri che hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri di direzione o di controllo. I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è stabilita per legge sono annessi agli stati di previsione dei Ministeri i quali svolgono in via primaria sugli enti stessi poteri di vigilanza e di controllo. Al bilancio di previsione sono pure allegati i conti dei residui passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, suddivisi per Ministeri e con distinta indicazione dei residui delle spese in conto capitale, mantenuti in bilancio ai sensi del secondo comma dell' della legge.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-139

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Art. 139 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo