RegolamentoCapo II

Art. 134

In vigore dal 3 giu 1924
Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura. Parimenti le spese debbono essere inscritte in bilancio per intero, senza apportarvi riduzioni per effetto di qualsiasi entrata.
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Art. 134 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo