RegolamentoCapo II

Art. 135

In vigore dal 3 giu 1924
Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi. Le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse da un ministero, debbono essere immediatamente versate nelle tesorerie con applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o colla istituzione di un capitolo nuovo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-135

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 135 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo