RegolamentoCapo IV

Art. 153

In vigore dal 3 giu 1924
Le entrate previste nel bilancio, che non sono state accertate nel rendiconto, e le spese previste che non sono state ordinate o impegnate, vengono indicate nel rendiconto stesso rispettivamente come minori entrate o economie in confronto agli stanziamenti.
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Art. 153 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo