RegolamentoCapo IV

Art. 154

In vigore dal 3 giu 1924
In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori. Nelle scritture delle amministrazioni deve tenersi conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-154

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Art. 154 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo