RegolamentoCapo III

Art. 78

In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso di provviste di generi speciali per cui sia utile nell'interesse dello Stato non dare pubblicità ai prezzi d'incanto il ministro può disporre che, tenendosi l'asta colle forme indicate all' le schede di offerta pervenute sieno aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validità delle offerte, pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle singole offerte, nè fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si creda di prescrivere, sentito il consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-78

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Art. 78 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo