Regolamento›Capo III
Art. 77
In vigore dal 3 giu 1924
Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell' e all'ultimo comma dell', la sorte decide chi debba, essere l'aggiudicatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-77