RegolamentoCapo III

Art. 72

In vigore dal 3 giu 1924
Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, nè le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-72

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Art. 72 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo