Art. 90
In vigore dal 23 nov 1923
Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente , lo svincolo delle cauzioni già prestate e non più richieste ai sensi del primo comma dell', quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle gestioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Dè Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 161. - Granata.
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