Art. 89

In vigore dal 23 nov 1923
Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente si applicano anche a quelli già resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio. Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, è rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo