Art. 85
In vigore dal 23 nov 1923
Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli , quarto comma, la Corte dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori anche prima del giudizio del conto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-85