Art. 87

In vigore dal 23 nov 1923
Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli a 63 e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924. Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate. Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle aministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal presente decreto.
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Art. 87 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo