Art. 84
In vigore dal 23 nov 1923
La Corte dei conti, quando riconosca la regolarità dei conti degli agenti di cui all' del presente decreto, ha facoltà di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.
Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, semprechè questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-84