Art. 73

In vigore dal 23 nov 1923
Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione. L'amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa. Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonché quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-73

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