Art. 71
In vigore dal 23 nov 1923
L'emissione dei buoni ordinari del tesoro ed il limite massimo della somma che può tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali.
La loro emissione può aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento dell'importo nelle casse dello Stato.
Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-71