Art. 75

In vigore dal 23 nov 1923
Presso le casse del tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è istituito uno speciale servizio di controllo. Le funzioni dei controllori e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario. Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle finanze, ne riconosca la necessità. Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-75

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