Art. 72

In vigore dal 22 giu 2022
Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, nonché per il caso di pubbliche calamità, sono date con speciali regolamenti.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera bb)) l'abrogazione del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-72

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