Regolamento›Capo III
Art. 294
In vigore dal 26 gen 1915
Il diritto di copia per la trascrizione del protesto nell'apposito registro, di cui all' della tariffa annessa alla legge, è quello stabilito dall' della tariffa stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-294