Regolamento›Capo III
Art. 292
In vigore dal 26 gen 1915
Sono considerati atti di valore indeterminabile quelli di cui all', n. 2, della legge, ed i verbali di richiesta di registrazione del testamento pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-292