Regolamento›Capo III
Art. 287
In vigore dal 26 gen 1915
Le polizze di deposito costituite con le ritenute sugli stipendi degli impiegati già governativi degli archivi notarili agli effetti di cui all'° capoverso, del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170, serie 2ª, e che alla data di applicazione del presente regolamento non fossero state ancora estinte, saranno estinte a cura del Ministero di grazia e giustizia; e il loro importo con gli interessi maturati sarà versato al fondo sopravanzi di cui all' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-287