Regolamento›Capo III
Art. 285
In vigore dal 26 gen 1915
I notari, che per effetto dei preesistenti ordinamenti tengono in deposito tuttora atti, repertori e registri di notari defunti, sono autorizzati a conservarli. Qualora intendano di rinunciare al deposito, la consegna è fatta all'archivio notarile del distretto, giusta le norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-285