Regolamento›Capo III
Art. 286
In vigore dal 26 gen 1915
Per le ispezioni agli atti notarili dei conservatori e degli altri impiegati d'archivio, autorizzati a continuare l'esercizio del notariato ai sensi dell' della legge, sono applicabili le norme contenute nell', n. 2 della legge stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-286