RegolamentoCapo III

Art. 286

In vigore dal 26 gen 1915
Per le ispezioni agli atti notarili dei conservatori e degli altri impiegati d'archivio, autorizzati a continuare l'esercizio del notariato ai sensi dell' della legge, sono applicabili le norme contenute nell', n. 2 della legge stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-286

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