RegolamentoCapo III

Art. 290

In vigore dal 26 gen 1915
L'esercizio finanziario degli archivi per l'anno finanziario 1913 si intende chiuso col 30 giugno di detto anno; ed i relativi conti saranno resi al Ministero di grazia e giustizia nelle forme prescritte dal precedente ordinamento. All'esercizio 1913-1914 non sono applicabili gli articoli del presente regolamento. I documenti giustificativi della gestione 1913-1914 saranno trasmessi dal Ministero alla Corte dei conti in allegato al relativo rendiconto consuntivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-290

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