Regolamento›Capo III
Art. 298
In vigore dal 26 gen 1915
L'onorario per le copie ad uso dell'ufficio del registro è sempre di lire due, qualunque sia l'onorario dovuto per l'originale, se questo contiene una sola convenzione.
Nel caso contrario, è applicabile anche alle dette copie la disposizione dell' della legge ai termini dell' della tariffa.
Per la copia in carta libera del testamento pubblico che il notaro deve trasmettere all'archivio giusta l', ultimo capoverso, della legge, non gli è dovuto alcun onorario, ma il solo diritto di scritturazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-298