Regolamento›Capo III
Art. 303
In vigore dal 26 gen 1915
Per le operazioni compiute dall'archivio sulle copie degli atti privati sono dovuti gli stessi diritti che, ai sensi dell' del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549, spettano agli uffici del registro nel tempo in cui tali atti rimangono depositati in detti uffici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-303