RegolamentoCapo III

Art. 303

In vigore dal 26 gen 1915
Per le operazioni compiute dall'archivio sulle copie degli atti privati sono dovuti gli stessi diritti che, ai sensi dell' del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549, spettano agli uffici del registro nel tempo in cui tali atti rimangono depositati in detti uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-303

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