Regolamento›Capo III
Art. 300
In vigore dal 26 gen 1915
L'onorario di cui all', capoverso 2°, della tariffa è pure dovuto al notaro per i depositi di somme da lui fatti presso casse pubbliche o private per incarico delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-300